World Cinema Alliance
Alliance du Cinéma Mondial
A C M / W C A
c/o FONDAZIONE "LA COLOMBAIA di LUCHINO VISCONTI" VILLA VISCONTI
Via Francesco Calise 130 80075 F O R I O - Isola d'Ischia (Napoli) – Italie
www.acm-wca.org
STATUTO DELL’ALLEANZA MONDIALE DEL CINEMA
Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione Internazionale denominata “Alleanza mondiale del Cinema. L’ associazione è senza scopo di lucro.
Art. 2 - FINALITA’
Oggi la globalizzazione dirige lo sviluppo del pianeta verso un futuro dominato dall’economia e dalle sue logiche, dalla sua filosofia e dai suoi meccanismi, Sappiamo che la cultura e la creatività non servono solo a conoscere e capire la realtà che ci circonda ma sono un elemento centrale e strategico, e quindi politico, per modificare i processi pericolosi che sono in atto. La cultura è così intesa come sfida epocale ed il cinema diviene elemento essenziale di questa battaglia. Con questi obiettivi è stata fondata ad Ischia, nei luoghi e nel nome di Luchino Visconti l’Alleanza Mondiale del Cinema. Obbiettivo sociale dell'Associazione è l’adozione di iniziative presso sedi istituzionali e sociali per il raggiungimento dei seguenti fini: nel quadro della globalizzazione associare, riunire e rappresentare in particolare nei confronti delle Istituzioni pubbliche gli interessi di tutti gli autori nel settore del cinema e dell’audiovisivo; condurre indagini e riflessioni sugli strumenti legislativi nazionali ed internazionali per migliorare le condizioni della creazione: concezione, produzione, distribuzione e diffusione cinematografica ed in particolare della proprietà intellettuale; promuovere e sostenere presso le Assemblee normative e legislative Internazionali, nazionali, regionali e locali iniziative che interessino la cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale, per garantirne la crescita espressiva, tecnologica, educativa e la diffusione nell’interesse dei soggetti delle attività cinematografiche e la formazione del pubblico. assumere iniziative di formazione con particolare attenzione alle tecnologie maggiormente innovative per l’espressione cinematografica; garantire agli associati, in particolare, una informazione costante sia sulle attività dell’Associazione che sulle politiche cinematografiche e audiovisive a livello globale utilizzando ogni mezzo di informazione, di formazione e organizzando eventi.
Art. 3 - DURATA
L’Associazione ha una durata prevista di 20 anni che può essere prorogata per decisione dell’assemblea presa a maggioranza.
Art. 4 - SEDE
L’Associazione ha la propria sede per la formazione, il collegamento e la rappresentanza alla Villa Visconti presso la Fondazione “La Colombaia” a Forio d’Ischia e una sede sociale e amministrativa a Varsavia alla Scuola di Cinema Andrzej Waida, un ifficio a Bruxelles per i rapporti con l’Unione Europea e altre istituzioni europee e internazionali. Altri uffici, in ogni Regione del mondo, potranno essere istituiti su proposta valutata ed approvata dal Consiglio Generale.
Art. 5 - ASSOCIATI
Art. 5.1 – MODALITA’ DI ASSOCIAZIONE
Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche ed enti collettivi che si occupano delle materie di cui all'art. 2. L'associazione è formata da : a) soci fondatori sono i soci che intervengono nella costituzione dell’associazione approvandone lo Statuto. b) soci ordinari: gli organismi che desiderano divenire soci ordinari devono inoltrare richiesta. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Generale a Maggioranza dei presenti.. c) membri onorari: sono persone fisiche ed enti collettivi ammessi dal Consiglio Generale, per la loro esperienza, riconosciuti meriti in funzione della migliore realizzazione degli scopi dell’Associazione; non pagano quota alcuna e godono dei diritti dei soci ordinari; possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea.
Art, 5.2 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI
I soci versano una quota annuale, fissata dal Consiglio Generale in modo differenziato. L’Associazione può ricevere contributi anche da non soci.
Art. 5.2 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
Il diritto di partecipazione all’associazione non è in alcun modo trasmissibile. La qualifica di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, esclusione derivante dal venir meno dei requisiti di cui al presente articolo, dimissioni. La revoca della qualità di socio per perdita dei requisiti necessari è decisa dall’Assemblea a maggioranza dei 2/3 comunque sentite le ragioni del socio a sua difesa.
Art. 6 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono organi della associazione: a) l’Assemblea dei soci b) il Consiglio Generale c) il Consiglio di Presidenza d) il Presidente e) tre Vice-presidenti f) il Segretario Generale g) il Tesoriere h) il Collegio dei Revisori dei Conti Tutte le cariche della associazione sono gratuite; può essere autorizzato dal Consiglio Generale il rimborso di spese quando siano da sostenere per conto dell'associazione.
Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea è composta dai rappresentanti degli organismi associativi associati, dalle persone fisiche associate e dalle persone giuridiche. L'assemblea: nomina, tra i soci, il Presidente, il Consiglio Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica tre anni. Le elezioni alle cariche sociali, salvo che avvengano per acclamazione, si effettuano a schede segrete, a maggioranza semplice. Le cariche nell'associazione sono rieleggibili, anche immediatamente. La presentazione delle liste dei candidati alle cariche avverrà secondo il regolamento per le elezioni allegato al presente Statuto. L’Assemblea: definisce gli obbiettivi annuali dell’associazione (e quelli pluriennali), vota il bilancio di previsione ed il consuntivo di gestione presentato dal Tesoriere e certificato dai Sindaci Revisori dei Conti; approva il regolamento dell’Associazione; l’Assemblea viene convocata dal Presidente o da un terzo degli associati che ne facciano richiesta.
Art. 8 - IL CONSIGLIO GENERALE
L'associazione è retta dal Consiglio Generale. Esso è composto da: a) il Presidente, nominato dall'assemblea b) tre Vice-presidenti c) il Segretario d) il Tesoriere e) due membri ordinari in rappresentanza di ciascuna delle associazioni continentali e di aree geografiche sub-continentali definite nel regolamento dell’Associazione (o in questo stesso Statuto). L’Assemblea può proporre, in casi particolari e motivati dal miglior funzionamento dell’Associazione, l’inserimento di altri memri fina ad un massimo di cinque nel Consiglio. Il Consiglio nomina al suo interno i tre Vice-presidenti, il Segretario, il Tesoriere.
Art. 9 – IL CONSIGLIO GENERALE: COMPITI
Il Consiglio Generale: - esamina le questioni sottopostegli dal Presidente, attinenti alle iniziative dell'Associazione ed approva le relazioni dell'Associazione per congressi e per le riunioni dell’Assemblea; - predispone il rendiconto economico e finanziario annuale; - predispone il bilancio preventivo, proponendo l’eventuale variazione della quota annuale; particolari argomenti e per la preparazione delle relazioni; Il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 10 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vice-presidenti, dal Segretario Generale, dal Vice-segretario e dal Tesoriere. Esso assiste il presidente su sua richiesta e svolge nei casi di urgenza i compiti del Consiglio Generale.
Art. 12 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione anche di fronte ai terzi; dirige l'associazione, convoca e presiede le assemblee, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Presidenza e può, occorrendo, delegare parte o tutti i suoi poteri.
Art. 13 - VICE-PRESIDENTI
I tre Vice-presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di impedimento.
Art. 14 – SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario mantiene gli opportuni contatti con i soci, gli organi della Associazione e redige ogni anno una relazione sulla attività dell'associazione.
Art. 15 -TESORIERE
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e svolge le sue funzioni operando in accordo con il Presidente ed il Segretario Generale e ne riferisce all'Assemblea.
Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri ordinari e due supplenti; esso controlla l'amministrazione della associazione, redige e presenta all'assemblea una relazione sul rendiconto annuale. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
L'associazione può essere sciolta per volontà dell'Assemblea espressa con il voto favorevole di due terzi dei soci. L'Assemblea in tal caso nomina un liquidatore che provvederà in conformità alle decisioni dell'assemblea stessa. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione è escluso qualsiasi riparto fra i soci. L’intero patrimonio che residuerà a seguito della liquidazione sarà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea o, in mancanza, su indicazione del liquidatore, a associazioni senza scopo di lucro o associazioni operanti in analogo settore ovvero a scopi benefici.
Art. 19 - RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si farà riferimento alla normativa vigente in materia di associazioni.
Allegato allo Statuto
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI
Art. 1 - Quando sia necessario procedere alla elezione delle cariche sociali, il Segretario Generale ne dà comunicazione ai soci mediante lettera raccomandata o facsimile o posta elettronica fissando in essa un termine di almeno un mese entro il quale gli dovranno pervenire da parte dei soci le proposte di candidature.
Art. 2 - E' eleggibile alla carica di presidente il socio, persona fisica, che abbia una anzianità di iscrizione alla associazione di almeno sei anni consecutivi e di partecipazione al comitato esecutivo di almeno un triennio. Ad eccezione della prima elezione è' eleggibile a componente del Consiglio il socio che abbia una anzianità di iscrizione alla associazione di almeno due anni. Nel comunicare la propria candidatura al Consiglio il socio persona giuridica indicherà quale persona fisica della sua organizzazione è da lui a ciò delegata.
Art. 3 - I soci nel comunicare alla segreteria le candidature preciseranno se queste si riferiscono alla carica di presidente od a quella di membro del Consiglio o ad entrambe od a quella di Revisore dei Conti.
Art. 4 - Il Segretario Generale invierà, insieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea per le votazioni delle cariche sociali, la lista delle candidature secondo quanto disposto dall'art. 3.
Art. 5 - In caso di dimissioni o di prolungata e ingiustificata assenza o decesso di un membro, persona fisica, del Consiglio questi verrà sostituito per cooptazione da parte del Consiglio con il primo dei non eletti nelle ultime elezioni.
Art. 6 - In caso di dimissioni o di prolungata e ingiustificata assenza o decesso del delegato di persona giuridica o ente collettivo, questi ultimi avranno la facoltà di nominare il nuovo delegato al Consiglio con il gradimento previo del comitato esecutivo.